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La Donazione e la sua revoca: profili giuridici e applicativi

La donazione rappresenta uno dei principali atti di liberalità regolati dal codice civile italiano. Essa è un contratto mediante il quale, ai sensi dell’art. 769 c.c., “una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Si tratta dunque di un negozio giuridico bilaterale a titolo gratuito che produce effetti patrimoniali in favore del donatario.

L’atto di donazione è disciplinato dagli articoli 769-809 del codice civile, e richiede una particolare forma solenne. Tra i profili più rilevanti della disciplina vi è la revocabilità della donazione, che rappresenta un’eccezione al principio generale dell’irrevocabilità degli atti negoziali una volta perfezionati.

Natura e Requisiti della Donazione

Natura giuridica

La donazione è un contratto a titolo gratuito con effetti reali o obbligatori a seconda che comporti il trasferimento immediato di un diritto oppure l’assunzione di un obbligo futuro. Essa si distingue da altri atti gratuiti, come il comodato, in quanto produce un arricchimento patrimoniale a favore del donatario.

Requisiti di validità

Per la validità della donazione si richiede:

  • La capacità di disporre da parte del donante (maggiore età e piena capacità di intendere e di volere).
  • L’accettazione del donatario, che può avvenire contestualmente o in un momento successivo.
  • La forma solenne, ovvero l’atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.), con la presenza di due testimoni.

Nel caso di donazioni di modico valore (art. 783 c.c.), la forma dell’atto pubblico non è richiesta, purché vi sia una consegna materiale del bene.

La Revoca della Donazione

La revoca della donazione è una delle principali eccezioni al principio di stabilità del contratto. Essa può avvenire in due casi tassativi: per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). La disciplina è ispirata a esigenze di giustizia, equità e tutela del donante.

Revoca per ingratitudine

L’art. 801 c.c. prevede che la donazione possa essere revocata quando il donatario:

  • ha attentato alla vita del donante;
  • ha commesso ingiuria grave nei confronti del donante;
  • ha commesso reati contro il donante o contro suoi prossimi congiunti (ad esempio, calunnia, diffamazione, percosse gravi);
  • ha rifiutato indebitamente gli alimenti al donante.
Caratteri della revoca per ingratitudine
  • È un’azione personale e discrezionale, esercitabile solo dal donante (non trasmissibile agli eredi se non in casi particolari).
  • Deve essere proposta entro un anno dalla scoperta del fatto che la giustifica (art. 802 c.c.).
  • Non è automatica: richiede una sentenza costitutiva del giudice.
  • Gli effetti sono ex nunc, cioè dal momento della pronuncia giudiziale.

Revoca per sopravvenienza di figli

Secondo l’art. 803 c.c., la donazione può essere revocata se, dopo la sua effettuazione:

  • il donante ha un figlio o un discendente legittimo o naturale;
  • ne ignora l’esistenza al momento della donazione (es. figlio premorto ritenuto senza prole, figlio nato da relazione sconosciuta);
  • oppure se un figlio creduto morto si scopre essere in vita.
Presupposti e termini
  • L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla nascita del figlio, dalla conoscenza della sua esistenza, o dalla scoperta che il figlio creduto morto è ancora in vita (art. 804 c.c.).
  • L’effetto è la restituzione dei beni donati, anche se già alienati a terzi, salvo particolari garanzie (art. 805 c.c.).
  • Anche in questo caso, è necessaria una pronuncia giudiziale.

Effetti della Revoca

Gli effetti della revoca della donazione variano a seconda del tipo:

Effetti patrimoniali

  • Il donatario è tenuto alla restituzione del bene donato.
  • Se il bene non è più nel suo patrimonio, il donatario può essere obbligato a restituire il valore equivalente.
  • I terzi acquirenti del bene donato sono tutelati solo se agiscono in buona fede e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Effetti sulle garanzie

  • In caso di revoca, l’eventuale ipoteca iscritta dal donatario o da un creditore può decadere (art. 806 c.c.).
  • Il donante può agire per ottenere la restituzione preferenziale dei beni.

Donazioni Non Revocabili

Non tutte le donazioni sono suscettibili di revoca. In particolare:

  • Le donazioni remuneratorie (art. 770 c.c.), effettuate per riconoscenza o per servizi resi, non sono revocabili.
  • Le donazioni fatte in adempimento di un dovere morale o per obbligazioni naturali sono in linea di principio irretrattabili.
  • Le donazioni fatte per causa di morte (diverse dal testamento) sono revocabili solo nei limiti previsti dalla disciplina testamentaria.

La donazione, pur essendo un atto di generosità, è circondata da una disciplina rigorosa che bilancia le esigenze di liberalità con quelle di giustizia e protezione del donante. La revocabilità della donazione, sebbene eccezionale, svolge un ruolo essenziale nel sistema, costituendo uno strumento correttivo rispetto a situazioni di ingratitudine o di mutamento sostanziale delle circostanze familiari.

Comprendere appieno la disciplina della revoca significa quindi cogliere la delicatezza del rapporto tra libertà negoziale, tutela dei rapporti affettivi e interessi patrimoniali.

Caso Pratico: Revoca della Donazione per Ingratitudine

Il signor Giovanni, uomo anziano e vedovo, decide nel 2018 di donare un appartamento al proprio nipote Marco, figlio del suo unico fratello defunto. Il motivo della donazione è il legame affettivo e l’aiuto prestato da Marco negli anni, soprattutto nella gestione di alcune questioni familiari e logistiche.

Tuttavia, nel 2021, Giovanni scopre che Marco:

  • ha sottratto indebitamente denaro dal suo conto corrente tramite delega bancaria;
  • lo ha denigrato pubblicamente con gravi accuse infondate in ambito familiare e sui social network;
  • si è rifiutato di fornirgli assistenza, pur essendo l’unico familiare disponibile, anche dopo reiterate richieste di aiuto per questioni di salute.

Sentendosi tradito e umiliato, Giovanni agisce in giudizio e chiede la revoca della donazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale, valutate le prove, accerta che:

  • Il comportamento di Marco ha avuto carattere doloso e offensivo, configurando una ingiuria grave.
  • Il rifiuto di assistenza, a fronte di una condizione di bisogno, integra un rifiuto ingiustificato di alimenti, sebbene non in senso tecnico-giuridico, ma con rilevanza morale e affettiva.
  • Il denaro sottratto costituisce ulteriore elemento di rottura del rapporto fiduciario.

Con sentenza del 2023, il giudice accoglie la domanda di revoca, dichiarando risolto l’effetto traslativo della donazione e ordinando a Marco la restituzione dell’immobile o, in alternativa, il pagamento del valore equivalente.

Spunti di riflessione

Questo caso evidenzia alcuni aspetti chiave:

  • La gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti del donatario è fondamentale per ottenere la revoca.
  • L’azione ha una natura discrezionale: il giudice non può intervenire d’ufficio.
  • È necessaria una valutazione del contesto relazionale, non solo giuridico, ma anche umano ed emotivo.

Caso Pratico: Revoca della Donazione per Sopravvenienza di Figli

La signora Elena, nubile e senza figli riconosciuti, decide nel 2015 di donare una casa di campagna al suo caro amico Luca, in segno di riconoscenza per l’assistenza ricevuta durante una lunga malattia.

Nel 2019, Elena scopre di avere un figlio naturale, Andrea, nato da una relazione giovanile in Germania e mai riconosciuto formalmente. Dopo un test del DNA e un procedimento giudiziale, il tribunale dichiara Andrea figlio biologico di Elena, su sua stessa richiesta, con conseguente annotazione anagrafica.

Nel 2021, Elena agisce in giudizio per chiedere la revoca della donazione fatta a Luca, ai sensi dell’art. 803 c.c., in quanto al momento della liberalità ignorava l’esistenza del figlio, che nel frattempo ha chiesto e ottenuto il riconoscimento legale.

Decisione del Tribunale

Il giudice accerta che:

  • La donazione è stata compiuta in assenza di figli noti o riconosciuti;
  • L’esistenza di Andrea era effettivamente ignota alla donante al momento della donazione;
  • La revoca è stata tempestivamente proposta entro il termine di cinque anni dalla scoperta (art. 804 c.c.);
  • La liberalità ha comportato un sensibile pregiudizio patrimoniale alla posizione ereditaria del figlio.

La sentenza del 2022 accoglie la domanda, revoca la donazione e ordina la restituzione dell’immobile a Elena, che nel frattempo ha inserito Andrea tra i suoi eredi con una nuova disposizione testamentaria.

Considerazioni sul caso proposto

Questo caso dimostra che:

  • La revoca per sopravvenienza di figli tutela l’interesse del donante alla trasmissione del patrimonio ai discendenti;
  • Non è richiesto che il figlio sia minorenne o bisognoso, ma solo che sia sopravvenuto e precedentemente ignorato;
  • La prova dell’ignoranza deve essere rigorosa e la domanda va esercitata entro i termini di legge.

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